Il 26 giugno prossimo, entrerà in vigore la legge 17 maggio 2022, n.61:“Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”.

Una norma importante per favorire il consumo e la commercializzazione di merci che, per le loro caratteristiche di provenienza e tipologia di coltura, sono di vitale importanza sia per la salute delle persone che per lo sviluppo e il miglioramento del territorio e in generale per le condizioni ambientali e climatiche del Paese.

La legge definisce:

  • prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 km di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita.
  • prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.

Al fine di favorire la commercializzazione e la diffusione di questi prodotti la legge stabilisce che i Comuni riservino agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima, esercenti la vendita diretta, almeno il 30% del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco. Così come le Regioni e gli Enti, d’intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all’interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti a filiera corta.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno istituiti il logo “chilometro zero” e il logo “filiera corta”, da esporre nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione e anche da pubblicare nelle piattaforme dedicate ad acquisto e distribuzione dei prodotti in questione. Mentre non potranno essere apposti sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Anche nella ristorazione collettiva si darà maggior rilievo alla provenienza e alla qualità dei beni alimentari, in particolare è stata disposta la modifica dei relativi contratti pubblici, prevedendo che la valutazione dell’offerta tecnica tenga conto degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Verranno altresì rispettate le disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale.

Infine vengono disposte sanzioni amministrative pecuniarie da 1.600 € a 9.500 € per coloro che utilizzano i loghi in maniera non conforme alla legge.

Per il testo completo della legge: www.gazzettaufficiale.it

Di Cecilia Rinaldi